LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 26-01-2004
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 5
del 4 febbraio 2004
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 2 DEL 6 febbraio 2004

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9  

Allegato 1:
1  

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 3

 

(Interventi in materia di tutela della salute e di protezione 
sociale)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove il 
mantenimento della coesione sociale nell’ambito della 
comunita’ regionale quale condizione essenziale per lo 
sviluppo, anche sostenendo l’attuazione di idonee azioni per 
evitare l’esclusione sociale e l’insorgere di condizioni di nuove 
poverta’.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1 e’ riservata ad azioni 
specifiche una quota pari al 2 per cento del Fondo sociale 
regionale di cui all’articolo 4, comma 4, della legge regionale 
15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999).
3. La Giunta regionale, con la deliberazione di approvazione dei 
criteri per l’utilizzo del fondo di cui al comma 2 per l’anno 2004, 
stabilisce indirizzi per l’individuazione dei destinatari delle 
azioni e delle tipologie d’intervento.
4. Nelle more dell’approvazione di una specifica disciplina 
legislativa per il sostegno alle famiglie che assistono in casa 
persone non autosufficienti mediante l’intervento di badanti, e’ 
assicurata, a parita’ di condizioni di bisogno assistenziale 
accertate dall’Unita’ di valutazione distrettuale, la priorita’ 
nell’erogazione degli incentivi di cui all’articolo 32 della legge 
regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela 
della salute e di promozione sociale delle persone anziane, 
nonche’ modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 
in materia di procedure per interventi sanitari e 
socio-assistenziali), come da ultimo modificato dall’articolo 3, 
comma 9, della legge regionale 14/2003.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2 e 4 fanno 
carico all’unita’ previsionale di base 8.1.310.1.237 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 
2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al 
capitolo 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi.
6. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un 
contributo straordinario alla Fondazione “Bambini e Autismo - 
ONLUS” di Pordenone, per la realizzazione di un centro per 
l’inserimento lavorativo per soggetti affetti da sindrome di 
autismo.
7. La richiesta per la concessione del contributo di cui al 
comma 6 e’ presentata alla Direzione regionale della salute e 
della protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di 
concessione sono stabilite le modalita’ di rendicontazione.
8. Per le finalita’ previste dal comma 6 e’ autorizzata la spesa di 
200.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unita’ previsionale di 
base 8.2.310.1.244 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per 
l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4796 del documento 
tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. I commi 1 e 2 dell’articolo 23 della legge regionale 1 febbraio 
1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991), sono sostituiti dai seguenti:
<<1. Per le finalita’ previste dalla legge regionale 25 settembre 
1996, n. 41, e in attesa della pianificazione regionale integrata 
in materia socio-assistenziale e sanitaria di cui all’articolo 25 
della medesima legge, l’Amministrazione regionale e’ 
autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria 
all’Associazione Centro Progetto Spilimbergo – ONLUS, per il 
funzionamento del centro sperimentale per la riabilitazione 
sociale e sanitaria denominato “Progetto Spilimbergo”.
2. L’associazione di cui al comma 1 fornisce la 
documentazione dell’impiego della sovvenzione secondo le 
finalita’, nei termini e con le modalita’ previsti dal decreto di 
concessione, in cui puo’ essere disposta l’erogazione in via 
anticipata e in unica soluzione.>>.
10. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 
dell’articolo 23 della legge regionale 4/1991, come sostituito 
dal comma 9, fanno carico all’unita’ previsionale di base  
8.2.310.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 
2004, con riferimento al capitolo 4806 del documento tecnico 
allegato ai bilanci medesimi.
11. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un 
contributo straordinario all’Associazione “Via di Natale” di 
Aviano, per l’attivazione di corsi di formazione del personale 
volontario e degli operatori della struttura impegnati 
nell’assistenza ai malati terminali con sindrome HIV.
12. La domanda per la concessione del contributo di cui al 
comma 11 e’ presentata alla Direzione regionale della salute e 
della protezione sociale – Servizio per la qualita’ dei servizi 
sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite 
le modalita’ di rendicontazione.
13. Per le finalita’ previste dal comma 11 e’ autorizzata la spesa 
di 40.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unita’ previsionale 
di base 8.2.310.1.245 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per 
l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4798 del documento 
tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un 
finanziamento straordinario all’Associazione “ICTUS” - ONLUS 
per la realizzazione e diffusione gratuita di un sussidio 
audiovisivo finalizzato alla riabilitazione delle persone colpite da 
ictus.
15. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al 
comma 14 e’ presentata alla Direzione regionale della salute e 
della protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge.
16. Per le finalita’ previste dal comma 14 e’ autorizzata la spesa 
di 10.000 euro a carico dell’unita’ previsionale di base 
8.2.310.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 
2004, con riferimento al capitolo 4753 del documento tecnico 
allegato ai bilanci medesimi.
17. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un 
finanziamento straordinario all’Associazione Comunita’ 
Arcobaleno di Gorizia che si occupa delle tossicodipendenze e 
dei detenuti.
18. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al 
comma 17 e’ presentata alla Direzione regionale della salute e 
della protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione 
determina le modalita’ di erogazione del finanziamento.
19. Per le finalita’ previste dal comma 17 e’ autorizzata la spesa 
di 15.000 euro a carico dell’unita’ previsionale di base 
8.2.310.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 
2004, con riferimento al capitolo 4754 del documento tecnico 
allegato ai bilanci medesimi.
20. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alle 
Caritas diocesane della regione una sovvenzione straordinaria 
di 47.500 euro ciascuna, da destinare al perseguimento delle 
attivita’ di segretariato sociale con i centri di ascolto e le 
strutture di accoglienza e accompagnamento. 
L’Amministrazione regionale e’ altresi’ autorizzata a concedere 
alla Caritas della Diocesi di Vittorio Veneto una sovvenzione di 
10.000 euro, finalizzata al sostegno dell’attivita’ di segretariato 
sociale con i centri di ascolto e le strutture di accoglienza e 
accompagnamento presenti nei comuni facenti parte della 
regione Friuli Venezia Giulia.
21. Le domande per la concessione delle sovvenzioni di cui al 
comma 20 sono presentate alla Direzione regionale della 
salute e della protezione sociale, entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge.
22. Per le finalita’ previste dal comma 20 e’ autorizzata la spesa 
complessiva di 200.000 euro a carico dell’unita’ previsionale di 
base 8.2.310.1.921 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale per gli anni 2004 – 2006 e del bilancio per 
l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4778 del documento 
tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un 
contributo all’Associazione nazionale invalidi civili e cittadini 
anziani di Udine, per l’espletamento dell’attivita’ istituzionale.
24. La domanda per la concessione del contributo di cui al 
comma 23 e’ presentata alla Direzione regionale della salute e 
della protezione sociale – Servizio per la qualita’ dei servizi 
sociali, corredata di una relazione illustrativa dell’attivita’ 
istituzionale dell'associazione e del relativo preventivo di spesa. 
Il contributo puo’ essere erogato in via anticipata e in unica 
soluzione.
25. Per le finalita’ previste dal comma 23 e’ autorizzata la spesa 
di 20.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unita’ previsionale 
di base 8.2.310.1.921 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per 
l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4787 del documento  
tecnico allegato ai bilanci medesimi.
26. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un 
contributo straordinario alla Cooperativa sociale “L’Abete 
Bianco” per la copertura dei costi inerenti all’attivita’ istituzionale 
svolta durante l’anno 2003 per la gestione e il funzionamento 
della comunita’ residenziale “La Selina” di Montereale 
Valcellina.
27. La domanda per la concessione del contributo di cui al 
comma 26 e’ presentata alla Direzione regionale della salute e 
della protezione sociale - Servizio per la qualita’ dei servizi 
sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite 
le modalita’ di erogazione e rendicontazione.
28. Per le finalita’ previste dal comma 26 e’ autorizzata la spesa 
di 40.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unita’ previsionale 
di base 8.2.310.1.921 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per 
l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4788 del documento 
tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un 
contributo straordinario alla Comunita’ Rinascita di Tolmezzo 
per la copertura dei costi inerenti all’attivita’ istituzionale, in 
particolare per la riabilitazione dei malati psichici gravi e 
gravissimi.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al 
comma 29 e’ presentata alla Direzione regionale della salute e 
della protezione sociale  - Servizio per la qualita’ dei servizi 
sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite 
le modalita’ di erogazione e rendicontazione.
31. Per le finalita’ previste dal comma 29 e’ autorizzata la spesa 
di 25.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unita’ previsionale 
di base 8.2.310.1.921 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per 
l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4792 del documento 
tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un 
contributo straordinario di 100.000 euro all’Associazione “I 
Girasoli” - ONLUS di S. Dorligo della Valle, a copertura dei 
maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di un immobile e per la 
sua trasformazione in centro diurno per soggetti disabili.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al 
comma 32 e’ presentata alla Direzione regionale della salute e 
della protezione sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, corredata di una relazione 
illustrativa degli interventi realizzati nonche’ delle spese 
sostenute. Il decreto di concessione stabilisce le modalita’ di 
erogazione e rendicontazione.
34. Per le finalita’ previste dal comma 32 e’ autorizzata la spesa 
di 100.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unita’ previsionale 
di base 8.3.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per 
l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4797 del documento 
tecnico allegato ai bilanci medesimi.
35. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un 
contributo straordinario all’Associazione - Centro di accoglienza 
“E. Balducci”, con sede in Pozzuolo del Friuli, che riveste un 
ruolo primario a livello regionale per l’accoglienza dei cittadini 
extracomunitari e per l’integrazione delle componenti sociali, 
etniche e razziali presenti nella comunita’ regionale.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al 
comma 35 e’ presentata alla Direzione regionale della salute e 
della protezione sociale – Servizio per la qualita’ dei servizi 
sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite 
le modalita’ di rendicontazione.
37. Per le finalita’ previste dal comma 35 e’ autorizzata la spesa 
di 210.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unita’ previsionale 
di base 8.2.310.1.921 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale per gli anni 2004 – 2006 e del bilancio per 
l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4799 del documento 
tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al 
Banco Alimentare – Comitato del Friuli Venezia Giulia un 
contributo straordinario pluriennale, per un periodo non 
superiore a dieci anni, finalizzato all’acquisto e alla 
ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza di locali 
in ampliamento alla sede gia’ esistente, da destinarsi 
all’immagazzinamento delle derrate alimentari.
39. La domanda per la concessione del contributo di cui al 
comma 38 e’ presentata alla Direzione regionale della salute e 
della protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, corredata di una 
relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, 
predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli 
interventi finanziabili. Il decreto di concessione del contributo 
stabilisce le modalita’ di erogazione e rendicontazione.
40. Per le finalita’ previste dal comma 38 e’ autorizzato a 
decorrere dall’anno 2004 il limite d’impegno decennale di 
30.000 euro annui, con l’onere di 90.000 euro corrispondente 
alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2004 al 2006 a carico 
dell’unita’ previsionale di base 8.3.310.2.252 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 
2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al 
capitolo 4852 del documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi. L’onere relativo alle annualita’ autorizzate per gli 
anni dal 2007 al 2013 fa carico alle corrispondenti unita’ 
previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con 
riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli 
stessi allegati.
41. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un 
contributo decennale all’Associazione regionale disabili del 
Friuli Venezia Giulia, a sollievo degli oneri, in linea capitale e 
interessi, per l’ammortamento del mutuo che l’associazione 
stessa ha stipulato per la realizzazione e la ristrutturazione di 
strutture assistenziali.
42. La domanda per la concessione del contributo di cui al 
comma 41 e’ presentata alla Direzione regionale della salute e 
della protezione sociale, corredata della deliberazione con la 
quale l’associazione dispone l’assunzione del mutuo e del 
contratto di mutuo nonche’ dei progetti degli interventi. Le 
condizioni del mutuo devono essere conformi a quelle 
determinate dalla Giunta regionale, vigenti alla data di stipula 
del contratto. Il decreto di concessione determina le modalita’ 
di erogazione e rendicontazione, previa verifica della natura e 
delle funzioni assistenziali svolte in via esclusiva nelle strutture.
43. Per le finalita’ previste dal comma 41 e’ autorizzato il limite 
di impegno decennale di 150.000 euro a decorrere dall’anno 
2005, con l’onere di 300.000 euro relativo alle annualita’ 
autorizzate per gli anni dal 2005 al 2006 a carico dell’unita’ 
previsionale di base 8.3.310.2.252 dello stato di previsione 
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e 
del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4898 
del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere 
relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2007 al 2014 
fa carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base dei 
bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti 
capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
44. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un 
contributo straordinario all’Istituto Caccia – Burlo Garofalo di 
Trieste, per l’adeguamento strutturale e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche di due appartamenti riservati a portatori 
di handicap.
45. Per le finalita’ previste dal comma 44 e’ autorizzata la spesa 
complessiva di 40.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unita’ 
previsionale di base 8.3.310.2.254 dello stato di previsione 
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004 – 2006 e 
del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4675 
del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
46. Per le finalita’ di cui all’articolo 14 della legge regionale 24 
giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per 
la tutela dei minori), come sostituito dall’articolo 8, comma 6, 
della legge regionale 12/2003, e modificato dall’articolo 3, 
comma 15, della legge regionale 14/2003, relativamente 
all’esercizio da parte dei Comuni delle funzioni amministrative 
in materia di incentivazione e sostegno della natalita’, e’ 
autorizzata la spesa complessiva di 39 milioni di euro, 
suddivisa in ragione di 13 milioni di euro per ciascuno degli 
anni dal 2004 al 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 
8.4.310.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 
2004, con riferimento al capitolo 8464 del documento tecnico 
allegato ai bilanci predetti.
47. In deroga ai limiti minimi di reddito previsti dalle lettere a) e 
c) del comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993, 
relativamente alle nascite avvenute negli anni 2001, 2002 e 
2003, sono ammessi a godere dei benefici previsti dal 
medesimo articolo 14, nella formulazione che trova 
applicazione fino al 31 dicembre 2003 e secondo le modalita’ 
stabilite dalle disposizioni vigenti negli anni predetti, i coniugi 
privi del previsto requisito di reddito minimo, nonche’ quelli 
esclusi per tale motivo. Con deliberazione della Giunta 
regionale sono stabiliti i termini di presentazione delle 
domande.
48. Per le finalita’ di cui all’articolo 14 della legge regionale 
49/1993, nella formulazione che trova applicazione fino al 31 
dicembre 2003, e con riferimento al disposto del secondo 
periodo del comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 30 
aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 
2003), come sostituito dal comma 16 dell’articolo 3 della legge 
regionale 14/2003, nonche’ del comma 47 del presente 
articolo, a titolo di rimborso ai Comuni degli assegni erogati per 
i figli successivi al primo e per gli assegni di natalita’ per gli 
anni 2003 e precedenti nonche’ per le nascite avvenute negli 
anni 2001, 2002 e 2003, a favore dei genitori privi del requisito 
di “coppia coniugata” e del requisito di reddito minimo, e’ 
destinata la spesa complessiva di 12 milioni di euro, suddivisa 
in ragione di 11 milioni di euro per l’anno 2004 e di 1 milione di 
euro per l’anno 2005 - a carico dell’unita’ previsionale di base 
8.4.310.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 
2004, con riferimento, per 8.468.545 euro, di cui 1 milione di 
euro relativi all’anno 2005, al capitolo 8463 e per 3.531.455 
euro al capitolo 8462 del documento tecnico allegato ai bilanci 
predetti - autorizzata, relativamente all’unita’ previsionale di 
base 8.4.65.1.251 con riferimento al capitolo 8463, con 
l’articolo 5, comma 81, della legge regionale 25 gennaio 2002, 
n. 3 (Legge finanziaria 2002), e con l’articolo 4, comma 66, 
della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 
2003), e cosi’ rideterminata con il comma 60 - tabella C; e 
autorizzata, relativamente al capitolo 8462, con il comma 60 - 
tabella C, a fronte dell’assegnazione disposta dallo Stato per 
l’anno 2003 a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali 
di cui all’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 
(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali).
49. In conseguenza del disposto di cui all’articolo 21 del 
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti 
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei 
conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 
novembre 2003, n. 326, che ha previsto un’erogazione di 1.000 
euro per ogni figlio, secondo o ulteriore per ordine di nascita, gli 
assegni di maternita’, di cui all’articolo 14 della legge regionale 
49/1993 e successive modifiche, sono liquidati ai soggetti 
interessati al netto di quelli statali, ove previsti.
50. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 
12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le 
organizzazioni di volontariato), e’ inserito il seguente:
<<Art. 8 bis
(Potenziamento delle strutture associative)
1. Al fine del consolidamento delle strutture delle organizzazioni 
di volontariato iscritte nel Registro di cui all’articolo 6 o delle 
forme di coordinamento regionale e per qualificare l’attivita’ di 
volontariato delle stesse, l’Amministrazione regionale e’ 
autorizzata a concedere contributi:
a) per l’acquisto di materiali e apparecchiature d’ufficio, ivi 
comprese quelle informatiche nonche’ di altre strumentazioni e 
attrezzature necessarie per l’attivita’ espletata dalle stesse con 
riferimento alle finalita’ statutarie;
b) per il rimborso delle spese sostenute per l’assicurazione dei 
volontari, ai sensi dell’articolo 4 della legge 266/1991;
c) per l’attuazione di progetti, anche sperimentali, finalizzati a 
particolari interventi e attivita’ di volontariato prestate nell’ambito 
dei settori in cui le organizzazioni operano ovvero per far fronte 
ad emergenze sociali o per favorire l’applicazione di 
metodologie di intervento particolarmente avanzate.
2. Per le finalita’ di cui alla lettera c) del comma 1 e’ riservato il 
70 per cento dello stanziamento annuo disponibile. I criteri, i 
termini e le modalita’ di concessione dei contributi di cui al 
comma 1 sono stabiliti con regolamento.>>.
51. Per le finalita’ previste dall’articolo 8 bis, comma 1, della 
legge regionale 12/1995, come inserito dal comma 50, e’ 
autorizzata la spesa di 900.000 euro per l’anno 2004 a carico 
dell’unita’ previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 
2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al 
capitolo 5009 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
52. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere 
l’attivita’ svolta dall’Associazione “Progetto aggregazione 
giovanile”, promotrice del gruppo di sostegno regionale alle 
donne afgane “Dalla parte delle donne” che, facendo capo al 
Coordinamento europeo di sostegno ai diritti delle donne in 
Afghanistan, lavora per l’affermazione e promozione dei diritti 
violati delle donne e bambini afgani.
53. Per le finalita’ previste dal comma 52 e’ destinata la spesa 
di 50.000 euro per l’anno 2004 a valere sull’autorizzazione 
disposta con il comma 60, tabella C, a carico dell’unita’ 
previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione 
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e 
del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5010 
del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
54. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un 
contributo straordinario al Comune di Monfalcone per 
l’attivazione del progetto “Officina sociale”.
55. La domanda per la concessione del contributo di cui al 
comma 54 e’ presentata alla Direzione regionale per le identita’ 
linguistiche, l’istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della 
pace e della solidarieta’, entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di 
concessione sono stabilite le modalita’ di rendicontazione.
56. Per le finalita’ previste dal comma 54 e’ autorizzata la spesa 
di 50.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unita’ previsionale 
di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per 
l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5013 del documento 
tecnico allegato ai bilanci medesimi.
57. Per assicurare la continuita’ del sostegno regionale agli 
interventi di promozione dei servizi a favore degli immigrati, di 
cui all’articolo 4, comma 50, della legge regionale 1/2003, e’ 
autorizzata la concessione agli enti ivi indicati di contributi 
forfetari di entita’ non superiore a quelli gia’ assegnati agli enti 
medesimi ai sensi dello stesso comma 50, a titolo di concorso 
nel finanziamento degli oneri da essi sostenuti per le attivita’ 
svolte nell’anno 2003.
58. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 57 fanno 
carico all’unita’ previsionale di base 8.5.300.2.938 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 
2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al 
capitolo 4951 del documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi.
59. Al comma 39 dell’articolo 4 della legge regionale 26 
febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo la parola: 
<<ristrutturazione>> e’ inserita la parola: <<, ampliamento>>.
60. Per le finalita’ previste dalle disposizioni citate in calce a 
ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C, allegata alla presente 
legge, nelle unita’ previsionali di base dello stato di previsione 
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e 
del bilancio per l’anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le 
variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai 
rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci 
predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi 
disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di 
spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni 
successivi al triennio gravano sulla corrispondente unita’ 
previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con 
riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento 
tecnico di accompagnamento.

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